Art. 3.

      1. I commi 755, 756, 757, 758 e 759 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono restituite le somme versate dai datori di lavoro a carico del Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto soppresso ai sensi di quanto disposto

 

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dal periodo precedente, anche mediante procedure di conguaglio con la contribuzione sociale altrimenti dovuta.